Il 7 marzo 2012 il Consiglio Nazionale ha respinto, con 121 voti contro 47, un’iniziativa parlamentare di Carlo Sommaruga (PS) diretta a modificare il vigente art. 321 del Codice penale svizzero (iniziativa n. 10.540 del 17.12.2010): tale modifica – avente ad oggetto l’abrogazione del reato di violazione del segreto professionale per gli ecclesiastici che si fossero trovati ad apprendere, nell’esercizio del loro ministero, notizie su reati sessuali diretti contro minori – si sarebbe ripercossa sull’art. 171 del Codice di procedura penale, ed avrebbe così imposto all’ecclesiastico una notevole limitazione della sua libertà religiosa. Quest’ultimo, qualora avesse ricevuto – nell’esercizio del suo ministero – notizie su reati sessuali contro i minori, avrebbe infatti dovuto scegliere se violare l’obbligo di riservatezza impostogli dalla sua religione ovvero essere assoggettato alle sanzioni previste dall’art. 176 del Codice di procedura penale.
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