Statuto associativo

Art. 1

Ragione sociale

Sotto la ragione sociale “Associazione Veritas et Jus” è costituita un’associazione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

 

Art. 2

Scopo

  1. L’associazione ha lo scopo di sostenere, diffondere e sovvenzionare la pubblicazione di “Veritas et Jus - Semestrale interdisciplinare di Lugano”, edita dall’associazione stessa e curata da docenti, ricercatori ed esperti vicini all’Istituto Internazionale di Diritto canonico e diritto comparato della religioni (DiReCom).
  2. Altre pubblicazioni di filosofia e teologia del diritto e del diritto canonico, di diritto ecclesiastico e di diritto comparato delle religioni, di scienze della comunicazione religiosa potranno essere sovvenzionate di volta in volta secondo le possibilità finanziarie dell’associazione e previa autorizzazione scritta del Comitato.
  3. Analogamente l’Associazione può sovvenzionare l’organizzazione di convegni e corsi nelle discipline scientifiche sopra elencate.
  4. L’associazione è aconfessionale, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

 

Art. 3

Sede sociale

La sede dell’Associazione è a Lugano. L’Assemblea dei soci potrà decidere di fondare altre sedi secondarie.

 

Art. 4

Personalità

L’Associazione usufruisce della personalità giuridica. Di conseguenza ha in particolare la capacità di acquistare ed alienare immobili.
L’Associazione potrà essere eventualmente iscritta a Registro di Commercio.

 

Art. 5

Mezzi finanziari

Il finanziamento dell’Associazione proviene dai contributi dei soci, da ogni donazione, legato, erogazione, lascito, contributo, sovvenzione di qualsiasi natura, da parte di privati ed enti. Fanno pure parte del patrimonio dell’Associazione gli utili degli abbonamenti di “Veritas et Jus - Semestrale interdisciplinare di Lugano” ed i ricavi della vendita di proprie pubblicazioni o derivanti da altre attività, oppure da collette e sottoscrizioni.

 

Art. 6

Responsabilità

Il patrimonio sociale, così come definito nel precedente articolo, è l’unica garanzia delle obbligazioni assunte dall’Associazione. I soci della stessa non incorrono in nessuna responsabilità personale.

 

Art. 7

Soci

Può diventare socio ogni persona fisica o giuridica che condivida gli scopi dell’Associazione e che ne abbia fatto richiesta . L’Assemblea dei soci decide sull’ammissione.
Ogni socio ha i diritti e doveri stabiliti dal presente Statuto; in particolare gode del diritto di ricevere la pubblicazione “Veritas et Jus - Semestrale interdisciplinare di Lugano”. Ogni socio ha, in ogni tempo, la possibilità di dimettersi. Le dimissioni devono essere annunciate sei mesi prima della fine dell’anno civile.
La qualifica di socio non si può alienare né trasmettere per successione.

 

Art. 8

Organi

Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea Generale dei soci
  2. Il Consiglio direttivo
  3. L’Organo di controllo

 

Art. 9

L'Assemblea Generale

L’Assemblea Generale si compone di tutti i soci dell’Associazione, così come definiti all’Art. 7. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno. Rimane riservata la possibilità di chiedere la convocazione dell’Assemblea, per giusti motivi, da parte del Consiglio direttivo o quando 1/5 (un quinto) dei soci lo richieda.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere convocata per iscritto con almeno 3 (tre) settimane di anticipo.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato, mediante procura, almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In caso contrario, decorsa mezz’ora, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno, valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea decide a maggioranza dei presenti, tranne per il cambiamento degli Statuti e lo scioglimento, che richiedono una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le persone giuridiche partecipano all’Assemblea nella persona del proprio rappresentante legale, che esercita tutti i diritti che competono ai soci.
Di ogni Assemblea ordinaria o straordinaria verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente del giorno, dal Segretario e da due scrutatori.
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione, ed ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  • decide sull’ammissione o esclusione dei soci;
  • nomina ogni 4 (quattro) anni il Consiglio direttivo;
  • modifica eventualmente gli Statuti, con decisione di 2/3 (due terzi) dei soci;
  • nomina l’Organo di controllo, per il periodo di 4 (quattro) anni;
  • delibera su tutti gli oggetti che le vengono sottoposti dal Consiglio direttivo;
  • delibera circa l’acquisto e la vendita di immobili, necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, designando le persone che rappresentano l’Associazione per la conclusione dell’atto;
  • conferisce il titolo di Presidente Onorario;
  • prende tutte le altri decisioni che non rientrano nella competenza degli altri Organi;
  • pronuncia lo scioglimento dell’Associazione, con decisione di 2/3 (due terzi) dei soci.

 

Art. 10

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 7 (sette) membri, di cui 6 (sei) eletti dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
Il Direttore del Semestrale è membro di diritto.
I membri del Consiglio direttivo sono nominati per un periodo di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più membri il Consiglio direttivo propone, per il periodo rimanente, l'elezione di nuovi membri alla prima assemblea ordinaria.
Essi svolgono le loro funzioni gratuitamente.
Il Consiglio direttivo prende tutte le decisioni che non incombono ad un altro organo, in particolare:

  1. elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
  2. sceglie un Segretario;
  3. nomina il Capo-Redattore
  4. attraverso il Presidente o -se quest’ultimo è impedito- il Vice-Presidente dirige l’Associazione;
  5. esegue le decisioni dell’Assemblea Generale;
  6. convoca l’Assemblea Generale;
  7. predispone il preventivo ed il consuntivo;
  8. attua ogni sforzo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo, convocato, per iscritto, dal Presidente, prende le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
Le decisioni del Consiglio direttivo vengono messe a verbale.

 

Art. 11

Il Segretariato

Il Segretario, scelto dal Consiglio direttivo su proposta del suo Presidente, non è membro dello stesso e non ha perciò diritto di voto.
Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo come verbalista ed esegue tutti i compiti affidatigli dal Presidente. Il suo grado di occupazione e l’eventuale remunerazione sono decise dal Consiglio direttivo

 

Art. 12

Il Capo-Redattore

Il Capo-Redattore, nominato dal Consiglio direttivo su proposta del suo Presidente, non è membro dello stesso e perciò non ha diritto di voto.
Il Consiglio direttivo può decidere di corrispondergli un rimborso spese o una gratifica annuale.

 

Art. 13

Presidente onorario

Il Presidente Onorario è una funzione onorifica che viene attribuita con decisione, a maggioranza assoluta, dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, quando si ritiene opportuno e significativo per il bene dell’Associazione investire di tale carica una persona legata all’Associazione.
Il Presidente Onorario ha i diritti che competono ad ogni socio.

 

Art. 14

Rappresentanza verso terzi

Verso terzi l’Associazione è rappresentata dal Presidente o, se quest’ultimo è impedito, dal Vice-Presidente. La firma del Presidente e del Vice-Presidente è vincolante solo se congiunta a quella del Tesoriere e viceversa.

 

Art. 15

Organo di controllo

L’Organo di controllo, su proposta del Consiglio direttivo, è nominato dall’Assemblea tra persone fisiche o giuridiche che non siano soci. Ha lo scopo di verificare l’andamento finanziario dell’Associazione: presenterà ogni anno, in vista dell’Assemblea Generale Ordinaria, depositandoli tre settimane prima presso il Segretario, un rapporto scritto sulla gestione annuale e sulla situazione finanziaria generale dell’Associazione e la revisione del conto economico e del bilancio.

 

Art. 16

Periodo di gestione

L’anno amministrativo si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010.
Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 

Art. 17

Scioglimento

L’Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi). Prima dello scioglimento, l’Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio, in modo da essere utilizzato per scopi similari ed in favore di un ente pure al beneficio dell'esenzione fiscale.

 

Art. 18

Norme suppletorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal Codice Civile Svizzero.

Lugano, 23 settembre 2011