La Svizzera, nel contesto delle informazioni fiscali, ha sempre seguito, sino a pochi anni or sono, una politica contrassegnata dal massimo riserbo. Come è noto, lo scambio di informazioni fiscali tra autorità amministrative è regolato da una norma specifica stabilita dalle convenzioni internazionali bilaterali fiscali, volte ad evitare la doppia imposizione internazionale del reddito e della sostanza delle persone fisiche e dell’utile e capitale delle persone giuridiche. Le convenzioni internazionali sono suddivise in quattro parti principali:
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