L’assistenza amministrativa fiscale della Svizzera e il contenzioso con l’Italia

L’assistenza amministrativa fiscale della Svizzera e il contenzioso con l’Italia


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La Svizzera, nel contesto delle informazioni fiscali, ha sempre seguito, sino a pochi anni or sono, una politica contrassegnata dal massimo riserbo. Come è noto, lo scambio di informazioni fiscali tra autorità amministrative è regolato da una norma specifica stabilita dalle convenzioni internazionali bilaterali fiscali, volte ad evitare la doppia imposizione internazionale del reddito e della sostanza delle persone fisiche e dell’utile e capitale delle persone giuridiche. Le convenzioni internazionali sono suddivise in quattro parti principali:

  • la prima riguarda le definizioni di alcuni concetti fondamentali;
  • la seconda prende in esame tutte le fonti di reddito e per ognuna stabilisce se la sovranità impositiva compete allo Stato di residenza o allo Stato della fonte (dal quale provengono i redditi);
  • la terza parte disciplina la procedura da seguire per evitare la doppia imposizione, e
  • la quarta parte regola talune altre questioni attinenti alla convenzione. Tra queste, una norma disciplina le modalità inerenti allo scambio di informazioni, comprese quelle bancarie, tra gli Stati contraenti.