Brevi note sulla disciplina giuridica dell’imposta di culto nel Canton Friborgo

Brevi note sulla disciplina giuridica dell’imposta di culto nel Canton Friborgo


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Lo scorso 9 febbraio 2012 il Consiglio di Stato del Canton Friborgo ha respinto a larga maggioranza (83 voti contro 12) una mozione popolare proposta dai giovani liberali-radicali1 diretta a modificare l’art. 13 della legge del 26 settembre 1990 (RSF 190.1) sui rapporti tra Stato e Chiesa: l’obbiettivo di tale mozione era quello di rendere facoltativo il pagamento dell’imposta di culto per le persone giuridiche, le quali – ad oggi – sono invece gravate dall’obbligo di versare detto tributo in favore delle Parrocchie della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata. A tenore del diritto vigente solo le persone giuridiche che abbiano una finalità di carattere religioso e quelle che posseggano le caratteristiche enumerate dall’art. 13.3 della RSF 190.1 possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta di culto: la somma ricavata da tale tributo deve essere ripartita tra le Parrocchie proporzionalmente al numero dei cattolici e degli evangelici residenti nel Comune in cui la persona giuridica ha la propria sede.